Art. 1.

      1. Il Ministero delle infrastrutture, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, individua, nell'ambito del territorio nazionale, le aree ritenute idonee per l'insediamento di parchi eolici, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3.
      2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Entro la data di cui al comma 2 sono pubblicate le mappe del territorio nazionale recanti le aree nelle quali è possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica mediante sfruttamento di energia eolica.
      4. Le mappe di cui al comma 3 sono trasmesse ai comuni e alle prefetture - uffici territoriali del Governo interessati ai fini dell'applicazione nelle medesime aree dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4 e 5.